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ESENZIONE
I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva.
Inoltre i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento.
I termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:
  • dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno
  • dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2019 avrà effetto per il canone del 2020).

RIMBORSO
Il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, o gli eredi, possono chiedere il rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, ma non dovuto.
I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, lo stesso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

Il costo del servizio è riferito a singola annualità.

I professionisti di CAF OnLine
si occuperanno di tale adempimento.

Procedura:
dopo aver acquistato il servizio, riceverai un'email con il "Download Link" per scaricare la lista documenti utile all'elaborazione della pratica.
Successivamente potrai caricare tutti i documenti attraverso la piattaforma CAF OnLine, seguendo le istruzioni interattive presenti nella lista documenti.
Un'email ti confermerà la presa in carico e messa in lavorazione della pratica.
Entro 5 giorni lavorativi* riceverai la dichiarazione direttamente nella tua email.
*I tempi di lavorazione stimati possono subire variazioni: (complessità della pratica, affluenza del servizio, numero richieste ecc.)
Richiesa di rimborso e/o esenzione del canone RAI

Il canone Rai è un'imposta obbligatoria dovuta da chiunque detenga in casa uno o più apparecchi muniti di sintonizzatore radio/tv, quindi idonei alla ricezione del segnale televisivo.

È una sorta di finanziamento pubblico che permette alla televisione di Stato di rispettare gli standard qualitativi previsti dal contratto di servizio stipulato con il Ministero delle Comunicazioni, nonché di competere con tutte le altre emittenti nelle gare per i diritti di alcuni particolari eventi sportivi.

Il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, o gli eredi, possono chiedere il rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, ma non dovuto.
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