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Fondo di Garanzia

Attraverso questo servizio il contribuente potrà procedere alla richiesta di iscrizione al Fondo di Garanzia.

FONDO DI GARANZIA
Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è stato istituito con l'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
Con gli articoli 1 e 2, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, il Fondo interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto.
Possono richiedere l'intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo a questo Fondo (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.


I professionisti di CAF OnLine
si occuperanno della tua richiesta.

Procedura:
dopo aver acquistato il servizio, riceverai un'email con il "Download Link" per scaricare la lista documenti utile all'elaborazione della pratica.
Successivamente potrai caricare tutti i documenti attraverso la piattaforma CAF OnLine, seguendo le istruzioni interattive presenti nella lista documenti.
Un'email ti confermerà la presa in carico e messa in lavorazione della pratica.
Entro 5 giorni lavorativi* riceverai la richiesta protocollata direttamente nella tua email.
*I tempi di lavorazione stimati possono subire variazioni: (complessità della pratica, affluenza del servizio, numero richieste ecc.)
Il prezzo potrebbe subire variazioni a seconda della individualità della pratica. E' sempre possibile richiedere maggiori informazioni al nostro servizio clienti.
Attraverso questo servizio il contribuente potrà procedere alla richiesta di iscrizione al Fondo di Garanzia.

Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è stato istituito con l'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

Con gli articoli 1 e 2, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, il Fondo interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto.

Possono richiedere l'intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo a questo Fondo (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.
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