L'Indennità per i lavorati domestici è istituita con decreto legge n. 34 del 19 maggio, articolo 82, a decorrere dal mese di maggio 2020.
E’ una misura di sostegno al reddito introdotta per supportare i lavoratori domestici, come conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso di determinati requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali.
INCUMULABILITA'
INCOMPATIBILITA'
IMPORTO DEL BENEFICIO
REQUISITI
- Non convivenza con il datore di lavoro;
- Non titolarità di pensione (ad eccezione dell'Assegno Ordinario di Invalidità di cui all'art. 1 della Legge 222/1984);
- Non titolarità di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso da quello domestico.
- Incumulabile con le indennità erogate per il mese di marzo in base agli art.:
- 27 - (professionisti e lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa);
- 28 - (lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali INPS);
- 29 - (lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali);
- 30 - (lavoratori del settore agricolo);
- 38 - (lavoratori dello spettacolo);
- 44 - (liberi professionisti iscritti alle Casse Professionali, lavoratori stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di P.IVA e titolari di contratti autonomi occasionali, incaricari delle vendite a domicilio.
Incumulabile con le indennità previste dall'art. 84 del D.L. 34/2020 per i mesi di aprile e maggio per le categorie di soggetti sopraelencati.
L'indennità non spetta ai soggetti:
- che sono oggetto di "emersione" ai sensi dell'art. 103 del decreto legge n. 34/2020;
- percettori del Reddito di emergenza (art. 82 del D.L. 34/2020);
- percettori del Reddito di cittadinanza (D.L. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019 [...]
€ 500,00 per il mese di aprile 2020
€ 500,00 per il mese di maggio 2020

Indennità Lavoratori Domestici
€ 20,00
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