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NASpI - DISOCCUPAZIONE
La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego "NASpI" è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.
La NASpI viene erogata su domanda dell'interessato.

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono accedere alla prestazione:
  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

NASpI-COM
La domanda NASpI-COM è stata introdotta dall'INPS per consentire a tutti i beneficiari dell'indennità di disoccupazione (NASpI) di aggiornare la loro posizione comunicando gli eventi che hanno effetto sul pagamento.
Gli eventi da comunicare sono:
  • variazione di domicilio, di residenza o dei riferimenti personali (recapito telefonico, email etc.);
  • variazione delle modalità di pagamento del sussidio;
  • stipula di un nuovo contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato;
  • stipula di un nuovo lavoro autonomo o parasubordinato;
  • espatrio per la ricerca di un lavoro;
  • espatrio per motivi diversi dalla ricerca di lavoro;
  • fruizione di prestazioni sanitarie (malattia, ricovero ospedaliero o maternità);
  • presentazione domanda di pensione.

DIS-COLL
DISOCCUPAZIONE COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che hanno perso involontariamente l’occupazione dal 1° gennaio 2015 e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS. A partire dal 1° luglio 2017 il beneficio è stato esteso anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

DIS-COLL COM
La domanda DIS-COLL COM è stata introdotta dall'INPS per consentire a tutti i beneficiari dell'indennità di disoccupazione (NASpI) di aggiornare la loro posizione comunicando gli eventi che hanno effetto sul pagamento.

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

A CHI SPETTA:
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto.

DISOCCUPAZIONE
LAVORATORI RIMPATRIATI
L'indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati è una prestazione economica che spetta ai cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero.
Per accedere alla prestazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve soddisfare i seguenti requisiti:
  • essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

I lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione possono richiedere l'assegno al nucleo familiare, purché ne abbiano i requisiti. I requisiti sono gli stessi previsti per i lavoratori dipendenti.
Il servizio può essere acquistato anche contestualmente alla domanda di disoccupazione selezionando dal menù a tendina "+ ANF".

ANTICIPAZIONE NASPI
I lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente l’occupazione (licenziati dal 1° Maggio 2015) e inviato all’INPS la domanda di NASpI, possono utilizzare questo servizio per chiedere l’erogazione in un’unica soluzione dell’intero importo della NASpI se intenzionati a: avviare un'attività lavorativa autonoma; avviare un'impresa individuale; sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio; sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI.
La domanda va presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma, dell'impresa individuale o dalla
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa. Se l'attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda di anticipazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla domanda di indennità NASpI.
Il servizio consente al beneficiario di NASpI di richiedere il pagamento in un’unica soluzione dell’intera indennità spettante.


I professionisti di CAF OnLine
si occuperanno di tale adempimento.

Procedura:
dopo aver acquistato il servizio, riceverai un'email con il "Download Link" per scaricare la lista documenti utile all'elaborazione della pratica.
Successivamente potrai caricare tutti i documenti attraverso la piattaforma CAF OnLine, seguendo le istruzioni interattive presenti nella lista documenti.
Un'email ti confermerà la presa in carico e messa in lavorazione della pratica.
Entro 5 giorni lavorativi* riceverai la richiesta protocollata direttamente nella tua email.
*I tempi di lavorazione stimati possono subire variazioni: (complessità della pratica, affluenza del servizio, numero richieste ecc.)
Indennità di Disoccupazione

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego "NASpI" è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.
La NASpI viene erogata su domanda dell'interessato.

Il servizio consente al beneficiario di NASpI di richiedere il pagamento in un’unica soluzione dell’intera indennità spettante.
€ 10,00
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